mercoledì 9 marzo 2016

STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE - COMPONENTE SALUTE PUBBLICA



Con la Dgr 8 febbraio 2016, n. X/4792, la Regione Lombardia ha approvato le "Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali", in revisione delle "linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale" del 2014.
Il nuovo testo del capitolo 3, 'Il percorso metodologico', è diviso in due parti. La componente salute pubblica nello studio preliminare ambientale tratta del percorso da svolgere per i progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Via, al termine del quale il proponente può arrivare a dimostrare che dal progetto non si attendono effetti significativi sulla salute della popolazione e pertanto le attività di studio e approfondimento terminano con le relative motivazioni. Se invece tali effetti non si possono oggettivamente escludere, le linee guida suggeriscono di passare direttamente alla redazione di uno studio di impatto ambientale e quindi sottoporre il progetto alla procedura di Via. In particolare, nel paragrafo 'La componente salute pubblica nello studio d'impatto ambientale', il percorso definito prevede che il proponente affronti la componente in modo progressivamente più dettagliato, secondo uno schema di 'quesito/risposta alternativa' così concepito: "Il progetto prevede emissioni/scarichi nelle matrici ambientali?", "Esiste popolazione direttamente esposta?", "Quali sono gli effetti attesi sulla salute?".
Le Linee guida si applicano obbligatoriamente per i tutti progetti di derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, impianti di trattamento rifiuti, progetti di cave. Le Ats sono incaricate di garantire la fase di consultazione e di fornire, nei tempi congruenti con le procedure di legge, il proprio contributo valutativo a tutte le autorità competenti. E’ prevista una fase obbligatoria di consultazione e confronto con le Ats, da sviluppare propedeuticamente al deposito dell'istanza di Via e della relativa documentazione a corredo". Le nuove disposizioni si applicano alle procedure la cui istanza sarà depositata successivamente alla pubblicazione della Delibera di Giunta regionale sul Burl e alle istruttorie di Via e "verifica di assoggettabilità" non ancora concluse a tale data e per le quali non siano ancora trascorsi rispettivamente 45 (per le verifiche di assoggettabilità) e 90 giorni (per la Via) dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza e della relativa documentazione tecnica.

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