martedì 19 aprile 2016

ART.133 - COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2016 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 2016 recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.".

Con il Decreto Ministeriale 31 marzo 2016 in esame viene stabilito che nessun materiale ha subito tra il 2015 ed il 2014 una variazione superiore al 10%.

Il decreto fa seguito al decreto 1 luglio 2015 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2014, al decreto 21 maggio 2014 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2013, al decreto 3 luglio 2013 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2012, al decreto 18 aprile 2011 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2009, al decreto 3 maggio 2012 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2010, al decreto 9 aprile 2010 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2008, al decreto 30 aprile 2009 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2007, al decreto 24 luglio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2006 e 2007 e al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

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