giovedì 21 luglio 2016

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)



Il provvedimento entra in vigore il 28 luglio 2016.

UNICO MODULO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.
La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
La ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni costituisce comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.
Il provvedimento reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a Segnalazione certificata di inizio attività, lasciando ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa (ad esempio la disciplina dell’attività edilizia libera o soggetta a semplice comunicazione).
Peraltro il provvedimento rinvia a successivi decreti attuativi della delega la concreta e puntuale individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività od oggetto di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessario invece un titolo espresso.
Si prevede poi che le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a controllo preventivo (in altri termini, tutto ciò che non è espressamente regolamentato è libero).

MODULISTICA STANDARDIZZATA - L’art. 2 del provvedimento prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscano, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. Tali moduli dovranno poi essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni, e prevedono, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione.
L’amministrazione potrà chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli predefiniti, essendo pertanto vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli predefiniti, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI - Viene inserito il nuovo art. 19-bis della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, introducendo il principio della concentrazione dei regimi amministrativi, in base al quale sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione deve essere indicato lo sportello unico (di regola telematico) al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni. anche in caso di procedimenti connessi di competenza di più amministrazioni o di più articolazioni interne in seno alla stessa amministrazione.
Nelle ipotesi in cui per lo svolgimento di un’attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato potrà presentare un’unica SCIA allo sportello di cui sopra, e sarà compito dell’amministrazione che la riceve trasmetterla alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire gli adempimenti di loro competenza.

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