giovedì 8 febbraio 2018

DURC


Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha la funzione di attestare la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile. Si tratta di un certificato fondamentale soprattutto per le imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici, ma anche per la stipula dei contratti, stati di avanzamento lavori e liquidazioni finali e per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.
In merito alla regolarità del DURC sono stati diversi gli interpelli, le note e le circolari pubblicati negli anni per rispondere a vari quesiti sollevati anche a fronte delle diverse novità normative introdotte, come le semplificazioni contenute nella legge 98/2013 (legge di conversione del cosiddetto “Decreto del Fare”) o correlate al Decreto ministeriale 30 gennaio 2015 relativo al nuovo DURC on-line.
DURC irregolare
Uno degli ultimi interpelli (n. 1/2016) presentato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri alla Commissione Interpelli ha visto come oggetto la “corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell’art. 90 del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e dell’estensione della previsione che tratta dell’assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”. In particolare il CNI ha chiesto di sapere:
“L’esatto significato della dizione ‘in assenza del documento unico di regolarità contributiva’ ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
 se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che – nell’ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa – al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l’efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all’art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2008 (‘L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente’), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell’organo di vigilanza in cantiere e quindi con il riscontro della ‘assenza del DURC”.
La Commissione ha quindi sottolineato che, con riferimento alla normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30 gennaio 2015), il DURC “non può essere emesso in caso di irregolarità”:
“Per ‘assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)’ deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”. Ovvero, “se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un ‘DURC irregolare’ non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l’art. 2, co. 2 e l’art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l’esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di ‘assenza di regolarità’ nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per ha regolarizzazione, all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC”.
Mancato DURC conseguenze e regolarizzazione
Dunque la Commissione ritiene corretto che:
“L’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa”.
Ricordiamo poi che un DURC negativo per i lavoratori privati comporta la sospensione del titolo abilitativo relativo alla concessione edilizia o alle DIA e quindi dell’attestazione da parte delle SOA.
In caso di posizione irregolare del richiedete il DURC online, il sistema invia entro le successive 72 ore le cause dell’irregolarità che possono essere sanate così da ottenere il certificato.  L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare prot. n. 255 del 2017 ha chiarito che se, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare, il datore di lavoro non provvede, prima dell’esito delle verifiche di regolarità, al pagamento delle somme richieste o alla regolarizzazione delle violazioni, tale situazione determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. In più,  le violazioni rilevate in sede ispettiva comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, anche in caso di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4158/2017, si è pronunciato sulla possibilità di regolarizzare il DURC, ritenuto irregolare al momento della presentazione dell’offerta precisando che è condividere l’orientamento della giurisprudenza secondo cui i requisiti di partecipazione ad una procedura selettiva devono essere posseduti alla data della domanda:
“L’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare l’esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, quand’anche ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento” (TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 8 gennaio 2014, n. 11).
Diverso il caso in cui il concorrente ad una gara di appalto abbia proposto ricorso contro il DURC negativo, come nel caso esaminato dal TAR Lazio (sez. II, 27 aprile 2017, n. 4939) che ha annullato l’esclusione disposta da Consip nei confronti di un concorrente che pur avendo riportato un DURC negativo ha proposto un ricorso ancora pendente avverso l’Istituto di previdenza: la stazione appaltante, in presenza di un ricorso giurisdizionale, che non sia palesemente pretestuoso, avverso il DURC negativo, non può procedere alla legittima esclusione del concorrente in quanto la grave violazione non può dirsi definitivamente accertata.

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