giovedì 24 maggio 2018

REVISIONE LINEE GUIDA N.2


Con la Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, l'ANAC ha aggiornato al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 (decreto correttivo e integrativo del nuovo Codice dei contratti) le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.
La relazione illustrativa spiega che le modifiche apportate dal Decreto correttivo al Codice, in ordine all’offerta economicamente più vantaggiosa in generale, hanno riguardato soprattutto l’ambito oggettivo di applicazione dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e l’introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (massimo il 30%), così come previsto dal comma 10-bis dell’art. 95.
LE MODIFICHE INTRODOTTE. In ossequio a tale mutato contesto normativo è stato effettuato l’aggiornamento delle Linee guida n. 2. In particolare, sono state introdotte le seguenti modifiche:
a) revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3);
b) revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4);
c) ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195);
d) richiamo del limite del 30% alla componente economica dell’offerta (art. 95, comma 10-bis);
e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.
Il Consiglio di Stato, con l’affare n. 316/2018, ha reso parere positivo sulle Linee guida n. 2, aggiornate al decreto Correttivo, con le seguenti osservazioni.
La Commissione speciale ha evidenziato che, “a due anni circa dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’ sarebbe stato forse utile non limitare (come, pure, si era comprensibilmente fatto nel settembre del 2016) il campo di indagine alle sole indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, ma estendere l’ambito dell’atto di regolazione ad obiettivi più ampi, valorizzando in modo adeguato l’esperienza applicativa del primo biennio”, mediante apposita VIR, e fornendo indicazioni per orientare le stazioni appaltanti circa l’opportunità del ricorso dal criterio del prezzo più basso piuttosto che a miglior rapporto qualità prezzo nei casi in cui il ricorso a quest’ultimo sia meramente opzionale per il Codice. Da ultimo, il Consiglio di Stato ha auspicato, altresì, la formulazione di indicazioni operative intese a suggerire alle stazioni appaltanti metodologie e parametri di valutazione della qualità delle offerte, in caso di procedure basate su un progetto esecutivo e sul criterio di aggiudicazione dell’OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto dei nuovi limiti introdotti dal comma 14-bis dell’art. 95 del Codice dei Contratti novellato.
Pur ritenendo altamente condivisibili le osservazioni della Commissione speciale, costituita in seno al Consiglio di Stato, l’Autorità ritiene che l’effettuazione della VIR sulle Linee guida n. 2 non appare, al momento prioritaria, trattandosi di Linee guida non vincolanti, rispetto, invece, ad altre che presentano un maggiore impatto regolatorio sull’attuale assetto del mercato, stante il loro carattere vincolante.
In ordine agli altri due interessanti temi prospettati nel parere (indicazioni sulle modalità di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo e scelta opzionale tra quest’ultimo criterio e il criterio del prezzo più basso), l’Autorità ritiene che, trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l’affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell’ambito della redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc.

Nessun commento: