mercoledì 18 marzo 2020

RITARDI O INADEMPIMENTI CONTRATTUALI CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA


Il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/3/2020, ha introdotto all'articolo 91 due disposizioni in tema di appalti.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)
1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

L’art. 1218 del Codice Civile recita: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” mentre l’art. 1223 dispone “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Dunque, qualora vi dovessero essere ritardi od omessi adempimenti, relativamente a questo periodo, si potrà sempre invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Anche l’eventuale carenza di mascherine, da considerarsi DPI ex Decreto Legislativo 81/2008, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, chiaramente se afferenti il periodo emergenziale, e quindi anche per domandare ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase.

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