venerdì 29 gennaio 2021

SUL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

 

Anac (parere di precontenzioso n. 22 del 13 gennaio 2021), ritiene non conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante che ha calendarizzato il sopralluogo in date successive alla scadenza del termine stabilito dal bando per la richiesta di chiarimenti senza contestualmente fissare un nuovo congruo termine per la richiesta di chiarimenti ed, eventualmente, per la ricezione delle offerte nel rispetto dell’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.

“In caso di sopralluogo obbligatorio, le informazioni acquisite in tale sede, in quanto necessarie ai fini della formulazione di una offerta consapevole, sono da considerarsi alla stregua di informazioni complementari della lex specialis, sulle quali ciascun candidato deve essere posto nella condizione di formulare quesiti e richiedere informazioni supplementari entro il termine ultimo indicato dal bando. Non è pertanto conforme alla normativa di settore la calendarizzazione di sopralluoghi obbligatori in date successive alla scadenza del termine per la presentazione di chiarimenti stabilito dal bando che non sia accompagnata dalla contestuale fissazione di un nuovo congruo termine per la richiesta di chiarimenti”.

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