domenica 14 febbraio 2021

ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 120/2020

 

L'esclusione automatica «emergenziale» (articolo 1, comma 3, della legge 120/2020), con soli 5 operatori ammessi al procedimento si applica esclusivamente per procedimenti di gara avviati, con la determina a contrarre, dal 17 luglio 2020, ovvero dalla data di entrata in vigore del Dl 76/2020. In questo senso la delibera dell'Anac n. 31/2021. La norma ha introdotto, in modo temporaneo, una forte semplificazione della procedura consentendo l'esclusione automatica dell'offerta anomala nell'appalto da aggiudicarsi al ribasso che registri la partecipazione di almeno 5 operatori economici a differenza della richiesta di 10 operatori nella fattispecie del Codice (articolo 97, comma 8). Il legislatore ha «individuato un preciso dies a quo come momento che «cristallizza temporalmente la disciplina applicabile alle procedure di affidamento di contratti sotto soglia, definendolo nella adozione della determina a contrarre (Anac, delibera n. 840/2020)». La previsione, non trova «invece, applicazione nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto».

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