martedì 21 giugno 2022

RESPONSABILI DELL'ABUSO EDILIZIO

 

«È "responsabile dell'abuso" non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell'utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l'autore materiale dell'abuso preesistente».

Adottando l'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n.3345/2022, pubblicata il 27 aprile 2022), i giudici della Prima Sezione del Tar Puglia (Lecce), con la pronuncia n.932/2022 del 3 giugno 2022, confermano la linea secondo cui la responsabilità di un abuso edilizio resta saldamente in capo al proprietario, anche se quest'ultimo non coincide con l'autore dell'abuso. I giudici del Tar, peraltro fanno osservare che «basterebbe il passaggio del bene ad altro soggetto per eludere la regola che impone il ripristino dello stato dei luoghi, con il risultato paradossale - certamente contrario alla ratio legis - di consentire l'immunità delle opere da eventuali misure ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera alienazione da parte di colui che le ha realizzate».

Nessun commento: