sabato 8 giugno 2013

CORRISPETTIVI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA

Nell'Adunanza del 17/05/2013, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere in merito allo «Schema di regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».
Il testo trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contiene alcuni aggiornamenti apportati alla luce dei pareri che la precedente bozza del Regolamento ha ricevuto dallo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed anche dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Si ricorda che l'emanazione del provvedimento in commento, cosiddetto “decreto Parametri”, è prevista dall’art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012 (convertito dalla L. 27/2012) come modificato dal D.L. 83/2012, e che una volta in vigore comporterà l’impossibilità di utilizzare i parametri previgenti, contenuti nel D.M. 04/04/2001. Il citato art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012 prevede che il nuovo decreto non può “ … condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima …”: proprio l'impossibilità di verificare il puntuale adempimento di tale vincolo aveva determinato i pareri negativi emessi nei confronti della precedente bozza.
Tale limite viene, tuttavia, riscontrato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici anche nel nuovo schema di Regolamento, dal momento che, nonostante i "Grafici comparativi" allegati al precedente schema siano stati sostituiti da un "Abaco delle esemplificazioni numeriche e dei quadri analitici di confronto", dette esemplificazioni continuano a non coprire tutta la casistica possibile e non consentono di affermare con certezza che il procedimento di calcolo contenuto nel nuovo schema di Regolamento porti a compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione del D.M. 04/04/2001.
Evidenziato ciò, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha analizzato puntualmente l'articolato dello schema di decreto, avanzando alcuni osservazioni, per le quali si rimanda al testo allegato.
Gli operatori delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.L. 83/2012, hanno la possibilità (non l’obbligo) di rifarsi alle tariffe professionali, e possono quindi determinare l’importo della prestazione anche tenendo conto della propria esperienza e dell’andamento generale del mercato.
La modalità operativa più corretta e sicura è in ogni caso, certamente, continuare a fare riferimento al “vecchio” (ma ancora attuale alla luce dei fatti) D.M. 04/04/2001.

Per maggiori dettagli si veda

Nessun commento: