martedì 5 maggio 2015

IL RICORSO CONTRO L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA



Il ricorso contro l'aggiudicazione provvisoria diviene improcedibile senza l’avvenuta impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.
Per costante giurisprudenza, nelle gare pubbliche, infatti, il soggetto non aggiudicatario ha la facoltà di immediata impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria, che costituisce un mero atto endoprocedimentale, fermo l’onere di impugnare successivamente anche l’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’impresa controinteressata, che costituisce l’atto conclusivo della procedura selettiva, a pena di improcedibilità del primo ricorso.
In particolare, qualora sia in contestazione la sussistenza dei requisiti di partecipazione a un gara pubblica, l’avvenuta comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva, di cui all' art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 - il quale dispone, tra l'altro, che venga comunicata ai partecipanti l'aggiudicazione definitiva nel rispetto di modalità specificamente indicate- è idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso di cui all’art. 120, comma 5, d. lgs. n. 104/2010 (C.p.a), rappresentando detta comunicazione la condizione sufficiente per realizzare la piena conoscenza del provvedimento lesivo.
È questo il principio ribadito dalla Sezione III bis del TAR Lazio, Roma, nella sentenza del 24.4.2015 con la quale si precisa altresì che non può eventualmente rilevare che l'impresa concorrente ignori in tutto o in parte i documenti interni del procedimento, configurandosi comunque a suo carico un onere di immediata impugnazione dell'esito della gara entro trenta giorni, salva la proposizione di motivi aggiunti in relazione ad eventuali vizi di legittimità divenuti conoscibili in un momento posteriore.
In conclusione, l'omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, malgrado l’avvenuta comunicazione di cui all' art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, comporta l'improcedibilità del ricorso.

Nessun commento: