martedì 7 luglio 2015

DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DI INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE DEGLI EDIFICI



A partire dal 1° luglio 2015 tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (cioè ristrutturazioni profonde che richiedano il rilascio del permesso di costruire) dovranno essere dotati di un cosiddetto punto di accesso, ovvero di un punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consenta la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
L'obbligo è stato introdotto dallo Sblocca Italia (decreto legge n.133/2014 convertito con modificazioni nella legge n.164/2014) con l'inserimento nel Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) dell'articolo 135-bis. 
Tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015, dovranno essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015.
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Gli edifici equipaggiati possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.
Lo Sblocca Italia inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria - attraverso una modifica della legge n. 847/1964 - le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici. Anche le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche) sono inserite tra le opere di urbanizzazione primaria.
Il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), l’ente normatore del settore elettrico ed elettronico, ha emanato delle Guide tecniche (CEI 306-2, CEI 64-100/1, CEI 64-100/2, CEI 64-100/3,) allo scopo di fornire un supporto adeguato per la progettazione d’impianti di comunicazione elettronica e di spazi installativi idonei ad assicurare la realizzazione di reti di comunicazione elettronica”.

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