martedì 7 luglio 2015

ILLEGITTIMO IL FRAZIONAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE



La stazione appaltante ha l'obbligo di stimare in via unitaria l’importo totale degli incarichi di progettazione da conferire, poiché, in caso contrario, si assisterebbe ad un frazionamento ingiustificato degli stessi, in violazione della disciplina normativa di riferimento.
Lo ha precisato il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con un parere del 10 giugno 2015.  
Ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Dunque, ai sensi dell’art. 125, comma 11, sopra riportato, è consentito l’affidamento diretto dei servizi, esclusivamente nel caso in cui gli stessi non superino l’importo di 40.000 euro.
In relazione a tale soglia di valore l'Anac ha verificato se nella fattispecie la stazione appaltante ha proceduto ad un frazionamento degli incarichi tecnici conferiti, entrambi di valore inferiore a 20.000 euro.
A tal riguardo l'Autorità evidenzia che ai fini dell’individuazione della procedura da espletare per l’affidamento degli incarichi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi, secondo le chiare indicazioni contenute nell’art. 29 del d.lgs. 163/2006 il quale dispone, peraltro, che “nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”.
Sull’argomento si richiama l’avviso espresso dall’Autorità a tenore del quale per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento. In tale circostanza l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto e devono essere applicate le procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare (ex multis, determinazioni Autorità n. 8/1999, n. 30/2002, n. 2/2002 e deliberazioni n. 26/2012, n. 5/2006, n. 67/2005, n. 153/2004, consultabili sul sito istituzionale).
Di contro, l’artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata, comporta l’elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente contemplate nella disciplina di settore.
Dunque sia il dato normativo di riferimento, sia l’avviso espresso dall’Autorità sull’argomento, confermano l’obbligo per la stazione appaltante di stimare in via unitaria l’importo totale degli incarichi da conferire; in caso contrario, si assisterebbe ad un frazionamento ingiustificato degli stessi, in violazione della disciplina normativa di riferimento.
Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, in relazione al caso di specie, che l’attività di accatastamento degli immobili comunali e degli edifici scolastici del Comune, doveva essere considerata unitariamente ai fini della stima dell’importo totale del relativo incarico da conferire, tenuto conto che si tratta di uno stesso servizio (attività di accatastamento), svolto in relazione ad un complesso unitario di beni (gli edifici comunali, incluse le scuole).

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