mercoledì 21 ottobre 2015

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI LAVORI FINANZIATI DA SOGGETTI ESTERNI



Il presidente dell'ANAC ha emanato, in data 06/10/2015, un comunicato concernente le clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni.
La questione su cui si esprime l’Autorità riguarda la circostanza relativa al fatto che in alcuni bandi di gara aventi ad oggetto l’affidamento di lavori pubblici venga inserita una clausola che subordina l’effettuazione dei pagamenti dovuti all'impresa esecutrice all'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi, come ad esempio i finanziamenti europei, oppure a risorse non ancora a disposizione della pubblica amministrazione. In questi casi, quindi, l’impresa che vince la gara è chiamata ad eseguire il lavoro, ma per ottenere il pagamento di quest’ultimo deve sperare che la Pubblica amministrazione ottenga il prima possibile il finanziamento.
Sull'argomento, il presidente dell'ANAC richiama in primis gli articoli 81 e 97 della Costituzione, che impongono rispettivamente di assumere un provvedimento solo in presenza di idonea copertura finanziaria e di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, oltre all'articolo 191, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 (Testo unico degli enti locali), che consente agli enti locali di effettuare spese solo in presenza dell’impegno contabile registrato sul relativo programma del bilancio di previsione e l’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Inoltre, si precisa che ai sensi dell’articolo 64, del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) il bando di gara deve contenere, tra l’altro, le informazioni previste all'allegato IX A dello stesso Codice comprese quelle concernenti le “modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia”. Sul punto l'ANAC precisa, infatti, che “la stazione appaltante ha l’onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in fase di esecuzione”.
Nello stesso comunicato si ricorda che la disciplina relativa ai pagamenti deve sempre essere conforme alla normativa vigente, di cui al D. Leg.vo 231/2002, in merito alla quale viene richiamata la Determinazione ANAC del 07/07/2010, n. 10.
Infine, prendendo in considerazione i casi in cui i pagamenti siano subordinati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, viene rilevato che in tali circostanze non si garantisce la tassatività dei termini di pagamento prevista dal diritto comunitario e nazionale, si generano problematiche in capo ai privati relativamente alla sostenibilità della loro partecipazione alle gare e, di conseguenza, si alterano le condizioni di concorrenza del mercato. 

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