martedì 17 maggio 2016

TRACCIABILITÀ NEGLI APPALTI PUBBLICI





La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta nei seguenti articoli:
-   nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
-     nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
-    nell’articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.
La Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 di AVCP (ora Anac) contiene le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” che sostituiscono le due precedenti Determinazioni sulla tracciabilità, la n. 8 e la n. 10 del 2010. (vedi anche FAQ)

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