Pubblicato
sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 il d.p.c.m. 24 novembre 2016, che modifica
il d.p.c.m. 18 aprile 2013 in materia di white list con
finalità antimafia.
Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 ha definito le
modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Con
il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2017, il predetto
Dpcm 18 aprile 2013 viene modificato alla luce delle disposizioni introdotte
dall'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato la
disciplina dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, operanti nei settori
esposti a maggior rischio, istituito presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo.
Nei
casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l'approvazione o
l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e
dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa
nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è soggetta alle seguenti condizioni:
a)
l'assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'art. 67 del Codice antimafia;
b)
l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma
3, del Codice antimafia.
OBBLIGHI
DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 83, COMMI 1 E 2, DEL CODICE ANTIMAFIA. La
consultazione dell'elenco, secondo le modalita' stabilite dall'art. 7, è la
modalita' obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi
1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione
antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi
ad oggetto le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro
valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le
disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine
i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la
Banca dati nazionale unica.
Ai
sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all'art. 83,
commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalita' previste dal
comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attivita' diverse da
quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai
soggetti e alla composizione del capitale sociale.
I
soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via
telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese
nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la
consultazione dell'elenco.
NUOVO
CODICE APPALTI. Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge
l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:
a)
per l'esercizio delle attivita' per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;
b)
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali l'impresa ha
conseguito l'iscrizione nell'elenco;
d)
all'art. 8, comma 3, le parole «di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 81
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
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