Entrata
in vigore il 21 luglio 2017 la riforma della disciplina della valutazione di
impatto ambientale (VIA) come da decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104
recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015,
n. 114.”
Il
decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017.
PROVVEDIMENTO
UNICO AMBIENTALE. In alternativa al procedimento ordinario vi è la possibilità
di poter richiedere, per i progetti di competenza statale, un provvedimento
unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o
autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ‘ambientali’. Per la
conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono inoltre
previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano la possibilità di
operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di
responsabilità.
SCREENING.
Per la fase dello ‘screening’ potrà essere presentato, come previsto dalla
normativa europea, esclusivamente lo studio preliminare ambientale, mentre per
la procedura di VIA vera e propria, sempre in linea con quanto richiesto dalla
direttiva europea, si potranno presentare elaborati progettuali a un livello
informativo e di dettaglio, almeno equivalente al progetto di fattibilità o,
comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.
In qualsiasi momento potrà essere attivata con l’autorità competente una fase
di confronto per definire il livello di dettaglio degli elaborati necessari.
Sarà poi possibile richiedere all’autorità competente una valutazione
preliminare del progetto (il ‘pre-screening’) per individuare la corretta
procedura da avviare: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica
di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento
delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti
eolici. Importante novità è anche la razionalizzazione del riparto delle
competenze tra Stato e Regioni: vengono attratte a livello statale le procedure
di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici,
tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e
sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali
da valutare. Una norma transitoria ad hoc consente, infine, l’applicazione alle
procedure in corso del nuovo sistema introdotto dalla riforma.
COMPLETA
DIGITALIZZAZIONE DEGLI ONERI INFORMATIVI A CARICO DEI PROPONENTI. Il
provvedimento determina anche la completa digitalizzazione degli oneri
informativi a carico dei proponenti, con l’eliminazione integrale degli
obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa, ma anche l’ampliamento della
partecipazione del pubblico attraverso il potenziamento dell’istituto
dell’inchiesta pubblica che può essere chiesta da comuni e associazioni.
Per l'analisi dei contenuti della nuova direttiva UE vedi il prospetto riepilogativo.
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