Sulla
Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, è stata
pubblicata la Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo.”
Si
tratta della “Manovrina” correttiva convertita in legge dal Senato lo scorso 15
giugno ed entrata in vigore il 24 giugno 2017.
In
particolare, con il comma 1-bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per
l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti
relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante,
qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.
Il
comma 1-ter prevede che l’ANAC adotti un parere motivato avverso un
provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni
delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della
violazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati
specificatamente i vizi di legittimità riscontrati.
Il
medesimo comma 1-ter prevede altresì che se la stazione appaltante non si
conforma al parere motivato dell’ANAC, entro il termine assegnato dall’ANAC, e
comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del
parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare
ricorso presso il giudice amministrativo.
In
tale caso la norma prevede l’applicazione dell’art. 120 del Codice del processo
amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
E’
previsto infine che l’ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di
provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi
1-bis e1-ter.
Le
disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il
potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al
comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs 56/17, recante
disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici.
Organizzazione
ANAC. Viene attribuito all’ANAC il potere di definire con propri regolamenti
l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio
personale sulla base dei principi della L. 481/1995 (che detta alcune
disposizioni generali in materia di autorità indipendenti per i servizi
pubblici e riconosce alle stesse tale forma di autonomia regolamentare). Fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continua a trovare
applicazione il DPCM 1 febbraio 2016, con il quale tale l’Autorità è stata riordinata
in attuazione dell’art. 19, co. 3 e 4, DL 90/2014, che ha trasferito all'ANAC
tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), assorbendone anche le risorse
umane, finanziarie e strumentali. Dall’attuazione della disposizione non devono
derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La
disposizione prevede inoltre che in ogni caso il trattamento economico del
personale dell’Autorità non può eccedere quello definito in attuazione del
citato Piano di riordino adottato con DPCM 1 febbraio 2016.
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