lunedì 16 aprile 2018

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (BDNCP)


Disciplina dell'accessibilità ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNCP). È quanto prevede la delibera 1 marzo 2018 dell'Autorità nazionale anticorruzione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.80 del 6 aprile 2018.
Restano esclusi dall'ambito applicativo del regolamento:
a) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e le modalita' di accesso ai documenti amministrativi, sia cartacei che telematici, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, gia' disciplinati dai regolamenti in uso presso l'Autorita';
b) le modalita' di acquisizione dei dati mediante il sistema AVCPass per le finalita' di cui all'art. 81 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13, del medesimo testo normativo;
c) il diritti di accesso ai dati personali esercitato dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03;
d) le attivita' di pubblicazione obbligatoria, sul sito web istituzionale, dei dati, informazioni, atti e documenti relativi all'organizzazione e all'attivita' dell'ANAC previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013.

TIPOLOGIE DI DATI RESI ACCESSIBILI. Sono rese accessibili le seguenti tipologie di dati contenute nella BDNCP:
a) Dati identificativi delle stazioni appaltanti (codice fiscale; partita IVA; denominazione; provincia; citta'; CAP; pec/e-mail);
b) Dati identificativi delle SOA (codice fiscale; partita iva; denominazione; provincia; citta'; CAP; pec/e-mail);
c) Dati identificativi dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti (amministrazione o denominazione/ragione sociale dell'operatore economico cui appartiene il soggetto; cognome; nome);
d) Dati identificativi degli operatori economici (codice fiscale; partita IVA; denominazione);
e) Dati relativi alle attestazioni SOA possedute dai soggetti qualificati;
f) Dati relativi ai Certificati Esecuzione Lavori (CEL);
g) Dati relativi al Casellario informatico delle imprese ad eccezione delle annotazioni riservate;
h) Dati relativi all'appalto (informazioni contenute nel bando; informazioni relative alla procedura di scelta del contraente; imprese partecipanti);
i) Dati relativi al contratto: dati relativi all'aggiudicatario (codice fiscale; partita IVA; denominazione), importi di aggiudicazione; date di inizio e fine contratto;
j) Dati relativi allo stato avanzamento lavori;
k) Dati relativi alle varianti;
l) Dati relativi a interruzioni e sospensioni dei lavori;
m) Dati relativi al collaudo;
n) Dati relativi al subappalto;
o) Dati relativi ai prezzi di riferimento di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66/2014;
p) Dati identificativi dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni, dei Responsabili per l'amministrazione dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (amministrazione; cognome; nome).
I dati acquisiti da soggetti terzi sono presentati e resi accessibili cosi' come ricevuti da parte del soggetto responsabile della comunicazione degli stessi all'ANAC.
L'ANAC esegue i controlli di propria competenza e, qualora emergano incompletezze o incoerenze, ne da' comunicazione al soggetto o all'Amministrazione che li ha trasmessi affinche' provveda alle dovute modifiche o integrazioni.
I dati personali resi accessibili sono esclusivamente quelli per i quali e' gia' previsto un regime di pubblicita' ai sensi della normativa vigente.
L'ANAC e' titolare del trattamento e garantisce i diritti dell'interessato che possono essere esercitati ai sensi della normativa vigente.
LIBERA ACCESSIBILITA' AI DATI. Chiunque puo' accedere ai dati di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, attraverso apposite modalita' intese quali servizi di consultazione disponibili sul portale dell'ANAC, la quale ne disciplina le caratteristiche tecniche.
I dati liberamente accessibili sono riutilizzabili secondo le modalita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 33/2013.
Sono escluse dall'accesso libero le annotazioni riservate inserite nel casellario informatico delle imprese di cui alla lettera g) dell'art. 3, il cui accesso resta regolamentato dalle specifiche disposizioni di settore.
ACCESSIBILITA' REGOLAMENTATA AI DATI. L'ANAC valuta le richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse attivita' di estrazione o che richiedano specifiche modalita' tecniche di accesso, e, se ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali, mette a disposizione i dati:
a) mediante servizi di cooperazione applicativa che consentono l'interoperabilita' e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni;
b) mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche; in tali casi l'ANAC, valutate entro trenta giorni l'ammissibilita' e le condizioni per la accessibilita' ai dati richiesti, ne da' comunicazione al richiedente. Entro i trenta giorni successivi dalla data di comunicazione di ammissibilita', l'ANAC fornisce i dati richiesti salvo esigenze elaborative legate alla natura e alla complessita' dei dati.
Per l'accesso ai dati secondo le modalita' di cui alle lettere a) e b), si puo' prevedere la stipula di un protocollo d'intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell'ANAC o della parte interessata.
Qualora le richieste non siano riconducibili ad un protocollo d'intesa o convenzione gia' esistente, l'accesso ai dati e' autorizzato dal Consiglio o, in via d'urgenza, dal Presidente, previa istruttoria degli uffici competenti che ne verificano la pertinenza, la fattibilita' tecnica e la sostenibilita' economica.
Per l'accesso ai dati con le modalita' di cui al presente articolo, di cui l'Autorita' disciplina le caratteristiche tecniche, deve essere inviata istanza all'ANAC utilizzando esclusivamente la modulistica prevista disponibile sul sito dell'ANAC nella sezione Servizi-Modulistica, specificando le finalita' di trattamento dei dati.
In relazione alla tipologia della richiesta, l'ANAC individuera' eventuali costi a carico del richiedente connessi all'erogazione del servizio.
Al fine di garantire la protezione dei dati personali nell'ambito dei trasferimenti effettuati ai sensi del presente articolo sono adottate idonee misure di sicurezza.
RICHIESTE DI ACCESSO GENERALIZZATO. Le richieste di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 sono, di norma, soddisfatte mediante il rinvio ai dati resi pubblici secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente regolamento. Nei rimanenti casi, si procede fornendo riscontro secondo le procedure stabilite nell'apposito regolamento interno dell'Autorita' sull'accesso generalizzato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Fino al momento della completa disponibilita' dei servizi di cui all'art. 4, le richieste riguardanti dati non gia' liberamente accessibili attraverso il portale dell'Autorita' sono formulate utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione sul sito dell'ANAC.
ENTRATA IN VIGORE. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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