La
quinta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la
questione relativa alla corretta interpretazione dell’art.
97, comma 2, lett. b), secondo alinea, del nuovo Codice dei contratti
pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nella parte in cui si richiamano i
“concorrenti ammessi” per il computo del cd. ”fattore di correzione”, per
stabilire se vi rientrano anche i concorrenti le cui offerte sono state escluse
dal punto di vista aritmetico per il calcolo del cd. taglio delle ali.
La
quinta sezione di Palazzo Spada ha ricordato che secondo una prima tesi, alla
quale aderisce, dalla lettera del disposto di cui all’art. 97, comma 2, lett.
b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si evidenzia la necessità di procedere al
c.d. “taglio delle ali” per la determinazione della media aritmetica dei
ribassi, senza precisare alcunché quanto al calcolo della somma dei ribassi
offerti, necessario ai fini del calcolo del fattore di correzione.
Se
il legislatore avesse voluto escludere le offerte che residuano dopo il taglio
delle ali, oltre che nel calcolo della media, anche nella determinazione del
fattore di correzione della media stessa, lo avrebbe esplicitato, anziché fare
genericamente riferimento ai “ribassi offerti dai concorrenti ammessi”.
Pertanto,
l’operazione di somma dei ribassi è diversa dalla media aritmetica prevista
dalla prima parte dell’art. 97, comma 2, lett. b).
Secondo
un’altra tesi, condivisa da una parte della giurisprudenza amministrativa sia
di appello che di primo grado (cfr., per il grado di appello, le recenti
sentenze sez. V, 23 gennaio 2018, n. 435 e 17 maggio 2018, n. 2959), per il
calcolo della media aritmetica non vanno considerate le offerte previamente
escluse in virtù del taglio delle ali, non ritenendosi che il legislatore abbia
inteso applicare il calcolo della media limitatamente ai ribassi ammessi dopo
il taglio delle ali per poi successivamente calcolare, all’opposto, la somma
dei ribassi prendendo in considerazione tutti i ribassi originali, seppur già
esclusi.
Ha
ricordato la Sezione che l'Adunanza plenaria si è già occupata del tema (ma non
del caso di specie), già chiarendo il criterio di calcolo delle offerte da
accantonare nel c.d. taglio delle ali (Cons. St., A.P., 19 settembre 2017, n.
5, su remissione della Sezione III con ord. 13 marzo 2017, n. 1151, stabilendo
che, avuto riguardo al criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel
c.d. taglio delle ali, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo
più basso, devono applicarsi i seguenti principi di diritto:
a)
il comma 1 dell’art. 86, d.lgs. n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel
senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con
minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate
per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare
come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò
sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si
collochino ‘all’interno’ di esse;
b)
il secondo periodo del comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 (secondo cui “qualora
nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'art. 86, comma 1, del
codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del
successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere
interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere
effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia
nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino
‘all’interno’ di esse.
Tale
pronuncia conferma l’importanza di massima della questione del corretto
criterio di calcolo delle soglie di anomalia, a valle delle incertezze (e delle
conseguenti divergenti pronunce giurisprudenziali, specie di primo grado)
derivanti dalla infelice formulazione lessicale delle relative norme,
essenziale per garantire la correttezza degli appalti pubblici e la
sostenibilità delle relative offerte.
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