Con
la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate risponde ai
dubbi relativi alla fatturazione elettronica a seguito dell’emanazione del
Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018.
REGISTRAZIONE
E CONSERVAZIONE CARTACEA, NULLA CAMBIA. L’insieme delle norme dettate in tema
di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti
dal DPR n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del
documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione
della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro
documento da allegare al file della fattura.
OLTRE
IL FORMATO XML. La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture
potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei
formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice
dell’Amministrazione Digitale.
APPALTI,
L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. È obbligatorio
emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei
confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti
di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi
di oggi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione
elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere
direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni
all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa,
inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti
in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia
parte Pubblica Amministrazione.
Per
quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che
l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai
rapporti consorzio consorziate.
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