La
legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 (cd Decreto “ Crescita”) – entrata in vigore il 30 giugno 2019 – ha
introdotto, tra le altre cose, una serie di norme in materia di edilizia
scolastica (art. 30 bis).
In
particolare, al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici
adibiti a uso scolastico, viene consentito agli enti locali, beneficiari di
finanziamenti e contributi statali, di avvalersi, limitatamente al triennio
2019-2021 e nell’ambito della programmazione triennale nazionale (di cui al
Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104) della società Consip Spa, per agli
acquisti di beni e servizi, e dell’agenzia Invitalia SPA, quanto
all’affidamento dei lavori di realizzazione. Tali enti sono tenute a pubblicare
gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte
degli enti locali, dei progetti definitivi.
Qualora
questi non vi provvedano entro tale termine, gli enti locali possono affidare i
lavori, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino a soglia
comunitaria (5, 5 mln di euro), mediante procedura negoziata con consultazione,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici
operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Ormai è la regola: per
velocizzare la realizzazione delle opere basta non applicare il Codice dei
contratti pubblici e le Linee Guida correlate.
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