La
Sezione Terza Quater del Tar Lazio, nella sentenza n. 11104/2019 pubblicata il
19 settembre 2019, ha ricordato che, come affermato più volte dal Consiglio di
Stato, sussiste un indefettibile legame tra il RTI verticale e l’oggetto della
gara. Tra le altre, nella sentenza n. 519 del 21.01.19, si legge infatti che: “ciò che caratterizza il raggruppamento di
tipo verticale è la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei
requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel
caso di ATI verticali – di competenze distinte e differenti (che vengono
riunite ai fini della qualificazione per una determinata gara).
L’oggetto
dell’appalto deve riguardare prestazioni e tipologie di servizi effettivamente
autonome e specifiche, differenziabili e scorporabili, tanto da poter essere
svolte da soggetti distinti, dotati di determinati requisiti di qualificazione,
idonei allo svolgimento di quelle particolari prestazioni che costituiscono
secondo la stazione appaltante, valore secondario.
Ed
infatti, nel caso di ATI verticale, la
stazione appaltante deve individuare le prestazioni principali e secondarie da
ripartire all’interno dell’associazione tra i suoi componenti, non potendo
consentire all’autonomia delle parti privati la scelta delle prestazioni da
svolgere, tenuto conto del differente regime relativo alla responsabilità che
si applica alle ATI verticali”.
“L’orientamento giurisprudenziale
prevalente”, rammenta il Tar Lazio, “afferma che l’ammissibilità ad una gara di
RTI verticali sia possibile solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia
preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni
principali e quelle secondarie ai sensi dell’art. 48 co. 2 del D.lgs n.50/2016
( cfr. Cons. Stato sez V, 5.04.19 N. 2243). I giudici amministrativi romani richiamano infine il recente
parere n.561/2019 ANAC ove si afferma :“Ritenuto che alla luce delle
disposizioni contenute nella lex specialis di gara, in cui non viene fatta
distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie, il RTP non può
che essere di tipo orizzontale [cfr., sul punto, quanto chiarito da ultimo dal
Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032 laddove si precisa che la
possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più
correttamente, di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la stazione
appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza,
le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”, essendo precluso al partecipante alla gara di procedere di sua
iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra
prestazione principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un
raggruppamento di tipo verticale;”.
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