mercoledì 1 dicembre 2021

GUIDA AL SUBAPPALTO DOPO LE MODIFICHE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS

 

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha aggiornato il vademecum “Il subappalto nei lavori pubblici”. Si evidenzia come le recenti modifiche legislative disposte dai rispettivi decreti (Sblocca cantieri e Semplificazioni-bis) siano una risposta alla giurisprudenza comunitaria e nazionale che, più volte, ha sottolineato la non conformità della normativa italiana del subappalto rispetto alle direttive comunitarie.

Il subappalto è un contratto derivato (o sub-contratto) con cui l’appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto a beneficio del committente pubblico o privato.

Il subappaltatore non è titolare del rapporto contrattuale con l’amministrazione, che resta in capo all’appaltatore. Tuttavia, al subappaltatore è richiesto un coinvolgimento imprenditoriale, organizzativo e in termini di responsabilità nell’esecuzione dell’appalto principale o meglio di una quota di questo: in pratica, il subappaltatore contribuisce alla realizzazione della prestazione principale destinata a soddisfare l’amministrazione.

La disciplina del subappalto nei contratti pubblici è contenuta nell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), che ha subito continue modifiche: ultime quelle con l’entrata in vigore del Decreto Sblocca Cantieri (Art. 1, co. 18 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55) e dal Decreto Semplificazioni-bis (Art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108).

Ambito di applicazione del subappalto

Il comma 1 dell’art. 105 del Codice degli Appalti espone il principio generale di esecuzione diretta degli appalti pubblici da parte dell’affidatario e disciplina.

I commi successivi disciplinano l’affidamento a terzi dell’esecuzione di parte delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto principale. In particolare, viene chiarito che, pena la nullità, il contratto:

·         non può essere ceduto;

·         non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;

·         non può essere affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il comma 3, invece, precisa che determinate prestazioni non possano mai configurarsi come subappalto, quali:

·         l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (per le quali occorre comunque effettuare una comunicazione alla stazione appaltante);

·         la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

·         l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani;

·         le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto.

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