L’ANCE
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha aggiornato il vademecum “Il subappalto nei lavori pubblici”. Si evidenzia come le recenti modifiche
legislative disposte dai rispettivi decreti (Sblocca cantieri e Semplificazioni-bis)
siano una risposta alla giurisprudenza comunitaria e nazionale che, più volte,
ha sottolineato la non conformità della normativa italiana del subappalto
rispetto alle direttive comunitarie.
Il
subappalto è un contratto derivato (o sub-contratto) con cui l’appaltatore
incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o
il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto a beneficio del
committente pubblico o privato.
Il
subappaltatore non è titolare del rapporto contrattuale con l’amministrazione,
che resta in capo all’appaltatore. Tuttavia, al subappaltatore è richiesto un
coinvolgimento imprenditoriale, organizzativo e in termini di responsabilità
nell’esecuzione dell’appalto principale o meglio di una quota di questo: in
pratica, il subappaltatore contribuisce alla realizzazione della prestazione
principale destinata a soddisfare l’amministrazione.
La
disciplina del subappalto nei contratti pubblici è contenuta nell’articolo 105
del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), che ha subito
continue modifiche: ultime quelle con l’entrata in vigore del Decreto Sblocca Cantieri
(Art. 1, co. 18 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55) e dal Decreto
Semplificazioni-bis (Art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, legge di
conversione 29 luglio 2021, n. 108).
Ambito
di applicazione del subappalto
Il
comma 1 dell’art. 105 del Codice degli Appalti espone il principio generale di
esecuzione diretta degli appalti pubblici da parte dell’affidatario e
disciplina.
I
commi successivi disciplinano l’affidamento a terzi dell’esecuzione di parte
delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto
principale. In particolare, viene chiarito che, pena la nullità, il contratto:
·
non
può essere ceduto;
·
non
può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
·
non
può essere affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di
manodopera.
Il
comma 3, invece, precisa che determinate prestazioni non possano mai
configurarsi come subappalto, quali:
·
l’affidamento
di attività specifiche a lavoratori autonomi (per le quali occorre comunque
effettuare una comunicazione alla stazione appaltante);
·
la
subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
·
l’affidamento
di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli
nei comuni classificati totalmente montani;
·
le
prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell’appalto.
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