venerdì 2 settembre 2022

LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO E PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI


Il 23 agosto 2022 sono state pubblicate su GURI n.196 le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, approvate con decreto ministeriale 1° luglio 2022, relative alla gestione del rischio dei ponti esistenti ed ai requisiti e  indicazioni per il sistema di monitoraggio dinamico.

Il decreto del 1° luglio sostituisce l’allegato A al precedente decreto del 17 dicembre 2020, n. 578. Tali linee guida, rese note nel dicembre 2020, erano inizialmente obbligatorie solo per le infrastrutture di proprietà di ANAS e dei gestori autostradali ma, in concomitanza con l’attuale revisione, il MIMS ha disposto la loro estensione anche a ponti e viadotti gestiti da soggetti diversi da ANAS o da concessionari autostradali.

Per gestore, deve intendersi il soggetto che esplica i compiti richiamati dall’art. 14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) tra i quali:

• la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

• il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

• il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.

Il gestore è identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, nel concessionario; di conseguenza, anche i Comuni sono soggetti all’attuazione del decreto.

Per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d’acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.

Il documento definisce le procedure per il censimento e la classificazione del rischio sui ponti e viadotti esistenti, alla verifica della loro sicurezza e alla sorveglianza e monitoraggio.

Le linee guida definiscono vari livelli di analisi:

• censimento delle opere di competenza e delle loro caratteristiche (livello 0),

• ispezioni visive e schede di difettosità (livello 1)

• analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale (livello 2)

• valutazione preliminare dell’opera da effettuare in presenza di dissesti (livello 3)

• verifica accurata (livello 4)

Il quinto livello è riservato ai ponti di rilievo nazionale ma non è descritto nelle linee guida.

Il censimento delle strutture previsto delle linee guida dovrà essere svolto dai Comuni entro il 30 giugno 2024.

Entro il 30 giugno 2026 i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti dovranno effettuare l’analisi dei rischi e l’attribuzione della classe di attenzione; il termine di questo adempimento per i Comuni con meno di 15.000 abitanti è fissato nel 31 dicembre 2026; tale tempistica non è ovviamente applicabile alle opere per le quali sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura.

Il decreto stabilisce che, per l’applicazione della norma, i Comuni possano stipulare accordi con Regioni e/o Province.

DECRETO MINISTERIALE

ALLEGATO A

APPENDICI

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