lunedì 12 gennaio 2015

ANTIMAFIA - BANCA DATI NAZIONALE UNICA



Il 22 gennaio 2015 entrerà in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015.  Il Regolamento reca “disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”. 
Sono disciplinate le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.  A tal fine, vengono individuate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.

L’art. Art. 29 “Immissione preliminare di dati nella Banca dati nazionale” prevede che:
1. Al fine di consentire la piena funzionalità della Banca dati nazionale sin dal momento della sua attivazione, il Ministero dell’interno acquisisce dalle Prefetture, prima del decorso del termine di cui all’articolo 99, comma 2 - bis , del Codice antimafia, i dati di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3, riguardanti:
a) la documentazione antimafia liberatoria rilasciata almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) le informazioni antimafia non direttamente interdittive adottate nei trentasei mesi antecedenti all’entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 -septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dell’articolo 10, comma 9, dell’abrogato decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente al periodo di vigenza di quest’ultimo;
c) i dati relativi alla documentazione antimafi a interdittiva adottata nei trentasei mesi antecedenti all’entrata in vigore del presente regolamento.
2. I predetti dati sono immessi dalle Prefetture nel sistema informatico della Banca dati nazionale del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile.

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