venerdì 16 gennaio 2015

SICUREZZA DI FIERE E SPETTACOLI



Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014  che fornisce le istruzioni operative tecnico – organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del cosiddetto “Decreto Palchi” - Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.
Con il decreto 22 luglio 2014, del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro della Salute, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013 (Decreto Fare), le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".
L'articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del Decreto Fare (DL 69/2013 convertito nella Legge 98/2013) ha aggiunto all'articolo 88 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) il comma 2-bis che estende l'applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche.
Il decreto interministeriale 22 luglio 2014 consta di alcuni allegati: informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea (Allegato I); modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) (Allegato II); contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento (Allegato III); elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del d.lgs. 81Del 2008 (Allegato III.1); informazioni minime sul quartiere fieristico (Allegato IV); contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del d.lgs. 81/2008 per le manifestazioni fieristiche (Allegato V); contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche (Allegato VI); elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. (Allegato VI.1).
La Circolare precisa che:
 “Con le indicazioni di cui all'Allegato III trovano applicazione i modelli semplificati del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto interministeriale 9 settembre 2014”.
“Nel caso in cui le Opere Temporanee abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo 1, comma 3 del Dl, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 26 del d.lgs n. 81 del 2008”.

Nessun commento: