giovedì 12 febbraio 2015

APPALTI E DUVRI



La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5857/2015 si è espressa in tema di sicurezza sul lavoro, nonché di valutazione dei rischi e presenza di soggetti esterni. I giudici hanno quindi chiarito che ai fini dell’analisi sulla valutazione dei rischi (art. 26 del D.Lgs n. 81/2008) e della redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte (appaltatori o subappaltatori) o di lavoratori autonomi terzi operanti all’interno dell’ambiente di lavoro in concomitanza dell’espletamento dei lavori affidati con regolare contratto di appalto.
Il caso riguardava un datore di lavoro (committente) condannato per l’infortunio di un operaio perché, nell’elaborazione e redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, non ha considerato il rischio di interferenze con l’esecuzione dell’appalto. Ricordiamo che Il DUVRI è un documento tecnico redatto dal committente da allegare al contratto di appalto, di cui costituisce parte integrante. 
La stesura del DUVRI negli appalti pubblici e privati è stata introdotta dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) proprio con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi legati all’interferenza tra diverse lavorazioni e diversi datori di lavoro, garantendo la sicurezza di opere e servizi.

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