mercoledì 11 febbraio 2015

OBBLIGHI INFORMATIVI PER LAVORI URGENTI DELLA LEGGE SBLOCCA ITALIA



L’art. 9, comma 1 del decreto legge Sblocca Italia (Dl n. 133/2014, convertito con legge n. 164/2014), stabilisce infatti che, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce “estrema urgenza” la situazione, attestata dall’ente di interesse, di indifferibilità di interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, per: messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM; mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici; adeguamento alla normativa antisismica; tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria relativi a tali interventi sono introdotte disposizioni di carattere semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati rispetto a quelli di legge) e per i tempi per la stipula del contratto (inapplicabilità dei termini di cui all’art. 11, commi 10 e 10-ter del Codice dei contratti pubblici).
Inoltre, sempre per lavori sotto soglia comunitaria, è contemplato (comma 2, lettera d) il ricorso a procedure negoziate con le modalità previste dall’art. 57, comma 6 del Codice, con invito ad almeno 10 operatori economici.
È consentito, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM, di importo fino a 200.000 euro, l’affidamento «diretto» da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all’affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (comma 2, lettera e).
OBBLIGHI INFORMATIVI. Il comma 2-bis, introdotto con la legge di conversione, stabilisce che gli appalti in questione sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all’art. 7, comma 8 del Codice e di cui all’art. 37 del decreto legislativo 33/2013; prevede, inoltre, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione possa disporre controlli a campione per i contratti di cui ai commi 1 e 2.
Per consentire all’Autorità l’espletamento dei compiti di vigilanza, è necessario che le stazioni appaltanti, in applicazione della norma in argomento, effettuino preventivamente la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di “estrema urgenza”, certifichino come indifferibile l’intervento da realizzare con estrema urgenza e compilino le schede di rilevazione dei dati da inviare all’Autorità ai sensi dell’art. 7, comma 8 del Codice, secondo le indicazioni sotto riportate.
CONTROLLI A CAMPIONE. Al fine di segnalare all'Anac il ricorso alle procedure accelerate e semplificate di cui sopra, nonché di consentire un controllo a campione sugli interventi in argomento, è necessario che i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, in sede di acquisizione del CIG, richiamino la riconducibilità degli interventi ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del d.l. 133/2014 mediante l’inserimento di tale indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati, allo scopo già aggiornate dall’Autorità.
Le stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del d.l. 133/2014, nella compilazione delle schede indicheranno, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del d.l. 133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del Codice).
La comunicazione successiva (relativa ai dati su bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, nominativo dell’affidatario, ecc.), prevista dall’art. 7 comma 8 del Codice, la cui applicazione è fatta salva dall’art. 9 del d.l. 133/2014 come convertito, deve essere trasmessa all’Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’affidamento, in luogo dei 30 (trenta) giorni previsti dall’art. 7, comma 8 del Codice, in coerenza con le ragioni di tempestività sottese alla normativa in argomento. Tali informazioni e la relativa tempistica di trasmissione vengono richieste dall’Autorità nell’esercizio delle facoltà alla stessa dall’art. 6, comma 9 del Codice.
Le stazioni appaltanti che attivino procedure di affidamento di lavori relativi a beni culturali di cui all’art. 204 del Codice, in cui l’estrema urgenza è riconducibile all’art. 9 del d.l. 133/2014, devono inoltrare all’Autorità l’invito a partecipare alla procedura rivolto a 15 (quindici) concorrenti e successivamente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’affidamento, devono trasmettere l’elenco dei soggetti invitati, utilizzando il sistema già in uso.

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