martedì 23 giugno 2015

IMMODIFICABILITA’ SOSTANZIALE DELLE CONDIZIONI INIZIALI DEL CONTRATTO NELLE PROCEDURE NEGOZIATE



Corte di giustizia europea, Sez. III, 19/6/2008 n. C-454/06
“35. La modifica di un appalto pubblico in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata.
36. Del pari, una modifica dell’appalto originario può considerarsi come sostanziale allorché essa estende l’appalto, in modo considerevole, a servizi inizialmente non previsti. Tale ultima interpretazione è corroborata dall’art. 11, n. 3, lett. e) ed f), della direttiva 92/50, il quale stabilisce, per gli appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto, esclusivamente o principalmente, servizi elencati all’allegato I A di tale direttiva, talune restrizioni rispetto alla misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata per attribuire servizi complementari a quelli oggetto di un appalto inizialmente aggiudicato.
37. Una modifica può altresì considerarsi sostanziale allorché altera l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario dell’appalto in modo non previsto dai termini dell’appalto originario.”
TAR Valle d’Aosta, Sentenza n. 37/2009
“Ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lett. a), del DLgs n. 163/2006 le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione del bando, quando nella precedente gara tutte le offerte sono state giudicate irregolari o inammissibili; in tal caso, “non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto”.
Ciò significa che l’amministrazione non può stabilire una diversa base d’asta né può modificare le altre condizioni del contratto che influiscono sul sinallagma perché la norma mira ad evitare una elusione delle norme sulla concorrenza, volendo impedire che un’amministrazione possa avvalersi della procedura negoziata proponendo condizioni più favorevoli rispetto alla procedura aperta non andata a buon fine.”

Nessun commento: