mercoledì 13 gennaio 2016

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO



Pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 3/16 del 5 gennaio 2016, il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) o European Single Procurement Document (ESPD) .
A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del presente regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato 1 del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Il DGUE è un’auto-dichiarazione con la quale l’operatore economico fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici e le PMI, che finora dovevano adempiere a numerosi oneri amministrativi tra i quali la produzione di un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Grazie al DGUE la Commissione stima che l’onere amministrativo per le imprese sarà ridotto oltre l’80%.
Ora l’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE “settori ordinari” prevede che:
“Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:

-       non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi;

-       soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58;

-       se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 65”.
Solo il vincitore dovrà fornire la documentazione originale. Il DGUE elettronico potrà essere predisposto utilizzando le piattaforme gratuite che saranno messe a disposizione dalla Commissione Europea. Le versioni telematica e cartacea coesisteranno fino al 18 aprile 2018.

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