martedì 19 gennaio 2016

TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI



Pubblicato sulla G.U. n. 187 del 30 dicembre 2015, il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210: Milleproroghe per il 2016 che comporta:
Art. 8. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";
b) al comma 9-bis, le parole: " stabilito al 31 dicembre 2015" e le parole: "sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e "sino al 31 dicembre 2016".

Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia
3-bis. Fino al 31 dicembre 2015 31 dicembre 2016 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
(comma modificato dall'art. 10, comma 3-bis, legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 9, comma 3, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 8, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 210 del 2015)

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