mercoledì 3 febbraio 2016

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL SOTTOTETTO



Con la sentenza n. 49583/2015, la terza sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania la quale ha correttamente osservato che, nel caso di specie, si è in presenza di "varianti essenziali" al permesso di costruire (e non già in presenza di un'ipotesi di "difformità totale") caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 d.p.r. n. 380 del 2001 e rappresentate da un consistente, nei termini e nelle percentuali individuate dalla legge regionale, aumento della superficie utile lorda e della cubatura assentite, e dal regolamento edilizio.
“Nel pervenire a tale conclusione, il tribunale – osserva la Cassazione - si è attenuto alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia urbanistica, la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale, sanzionata dall'art. 44, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.
Pertanto, aggiunge la suprema Corte, “non rileva nella fattispecie la novella ex art. 17, comma 1, lett. n) decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 che, tra l'altro, nell'affermare che il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, fa salve, in ogni caso, le diverse previsioni da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, pacificamente disattese nel caso di specie e la cui violazione trova presidio proprio nella fattispecie ex art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001”.

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