giovedì 4 febbraio 2016

RIFORMA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI



Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21/1/2016 ha approvato in via preliminare 11 decreti legislativi attuativi della legge di riforma della Pubblica amministrazione (legge n. 124 del 7 agosto 2015) tra i quali figura il riordino della Conferenza dei servizi.
Il provvedimento punta ad abbattere i tempi attraverso l’attivazione della Conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti e informazioni per via telematica.
Viene definita inoltre la Conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo per i procedimenti più complicati.
Le riunioni tra le varie amministrazioni per autorizzare alcuni tipi di interventi dovranno svolgersi in tempi certi, privilegiando lo scambio di informazioni e documenti via e-mail.
La conferenza deve essere indetta entro 5 giorni dalla ricezione della domanda e deve concludersi in tempi certi. Ai partecipanti vengono assegnati 60 giorni per fornire il proprio parere. Il termine sale a 90 giorni per gli enti di tutela ambientale, paesaggistica o culturale.
Infine, sono previsti 5 giorni per concludere con una decisione positiva o negativa, basata sulle posizioni prevalenti.
In mancanza di pronuncia nei termini stabiliti, si configura il silenzio assenso incondizionato.
Ulteriori semplificazioni sono previste anche per i progetti soggetti a Via (Valutazione di impatto ambientale).
In questi casi si procederà con una sola conferenza di servizi simultanea, ma la maggiore novità è che, anche per le opere sottoposte a Via, si applicherà il silenzio-assenso.


Legge 124/2015 - Art. 3. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici 
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».

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