domenica 22 luglio 2018

ABUSO D’UFFICIO PER IL FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO CHE EVITA LA GARA


E’ quanto ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza dell’11/06/2018, n. 26610, che, pur relativa ad una fattispecie ricadente sotto il previgente Codice degli appalti (art. 125, comma 13), è egualmente conforme anche alle previsioni dell’attuale Codice dei contratti pubblici, il cui art. 35, comma 6, parimenti vieta di frazionare un appalto “allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
Secondo la suddetta sentenza, infatti, ai fini del perfezionamento del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), assume rilievo il concreto verificarsi (reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a se stesso o ad altri, ovvero di un ingiusto danno che quei medesimi atti procurano a terzi.
È, quindi, necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, perché connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia.

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