domenica 22 luglio 2018

DIFFERENZA TRA PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO


Nella Sentenza n. 159 del 20 gennaio 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che, nel caso in cui si sia concretata una complessiva rinegoziazione del preesistente rapporto contrattuale, e sia stato dato atto che tra le parti era stato raggiunto un accordo per l’oggetto differente del contratto, il provvedimento conseguente non si configura come una mera proroga del termine finale del precedente contratto, ma come un rinnovo, in cui le parti hanno proceduto a rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare il contenuto del servizio, eliminando alcune parti, in quanto non più attuali.
In sostanza, il fattore che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga sta quindi nella circostanza che, mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale. Di fronte all’approvazione di una proroga di un contratto ritenuta non corrispondente all’offerta presentata, la Società appaltatrice ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare il servizio, mentre l’Amministrazione non ha strumenti coercitivi per imporgli la prosecuzione.

La proroga è uno strumento a disposizione della Stazione Appaltante che le consente di estendere nel tempo gli effetti di un contratto d’appalto in essere al fine di evitare un blocco dell’azione amministrativa. L’utilizzo di tale strumento infatti è consentito solo in via eccezionale e limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. Dovrà essere prevista nel bando e nei documenti di gara.
Altro strumento di estensione della durata del contratto d’appalto è l’opzione di rinnovo, che ha efficacia temporale più lunga della proroga e non è motivato da carattere di urgenza bensì rappresenta una mera facoltà per l’amministrazione committente. Per poter essere esercitato il rinnovo deve essere stato espressamente previsto nella documentazione di gara nella sua esatta durata massima.
In merito a questi due istituti il consiglio di Stato ha più volte evidenziato che mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale.
Infatti la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato. Essa potrà essere attivata dalla stazione appaltante come diritto potestativo verso il contraente che non solo non potrà esimersi dall’eseguire le prestazioni ma dovrà effettuarle agli stessi patti e condizioni.
Diverso ragionamento invece per il rinnovo, per il quale il Consiglio di Stato ha previsto che la società appaltatrice ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare l’appalto, mentre l’Amministrazione non ha strumenti coercitivi per imporgli la prosecuzione.
Pertanto ciò che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga sta nella circostanza che mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale.
Gli operatori economici dovranno pertanto avere sempre presente che:
·         non potranno sottrarsi all’esecuzione di una proroga quando richiesta dalla Stazione Appaltante per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente e pertanto nelle more dell’aggiudicazione di una nuova gara
·         la proroga presenta le stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato
·   il rinnovo dell’appalto potrà essere concesso dalla Stazione Appaltante solo se espressamente indicato nella documentazione di gara, con indicazione della sua durata massima
·         l’impresa appaltatrice può rifiutare il rinnovo del contratto.

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