sabato 2 novembre 2019

SUBAPPALTO - FAQ 1


1 – Il subappalto è necessario? Sì, è necessario, almeno per tre motivi:

a – perché, come ricorda la sentenza della Corte di Giustizia UE del 26/9/2019, favorisce l’accesso delle PMI agli appalti pubblici sia nel caso di partecipazione diretta come contraente principale, che si avvale della collaborazione di altri soggetti, sia come subappaltatore che beneficia di una ripartizione dei lavori assunti dal contraente principale;

b – perché consente alle imprese di crescere sia in termini di capacità economica e finanziaria sia in termini di idoneità tecnica, come definite dall’art. 79 del DRP 207/2010 tuttora vigente. Questi due requisiti di ordine speciale sono importanti ai fini della procedura di qualificazione delle imprese che abilita le stesse a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementati di un quinto (art. 61, comma 2 del DPR 207/2010). L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, 84 e 86 del DRP 207/2010. Nel caso di opere pubbliche l’esecuzione dei lavori in subappalto è attestata da questi certificati rilasciati dalla stazione appaltante che è un soggetto pubblico, quindi sicuramente più affidabile, mentre per i lavori eseguiti in proprio o per conto di soggetti non tenuti all’applicazione del Codice, potrebbero non avere sempre carattere oggettivo. Va anche considerato il fatto che alcuni settori imprenditoriali si dichiarano contro il subappalto per motivi di interesse: la crescita nella classifica da parte di altre imprese può determinare maggiore concorrenza e quindi è meglio non favorire la proliferazione di concorrenti.

c – perché il subappalto è uno strumento utile e molto spesso necessario per una ottimale e razionale organizzazione del lavoro d’impresa, ma anche per sopperire alle maggiori necessità di personale e mezzi che, molto spesso, si presentano quando si realizzano opere complesse o si opera su più commesse. E’ evidente che l’impresa non può disporre di personale in numero illimitato: allora che differenza fa l’impiego di subappaltatori rispetto all’assunzione temporanea di personale in proprio?
Il problema si pone solo per i lavori pubblici e non per quelli privati? I lavori pubblici sono supercontrollati, ma chi controlla quelli privati?

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