Con
circolare n.483 del 30 settembre 2021 il Consiglio nazionale dei Geologi, nel
richiamare i chiarimenti già esplicitati nella precedente circolare n. 438 del 14.10.2019, ha inteso fornire una definizione dei «lavori» e dei «servizi» che
possono costituire oggetto di contratti pubblici.
“L’art. 3, comma 1, lett. ll), del D. Lgs. 50/2016
definisce «appalti pubblici di lavori» i contratti aventi per oggetto, per
quanto di interesse, l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di
cui all’allegato I. Lo stesso allegato del D. Lgs. 50/2016 colloca tra tali
attività, nella classe 45.12, le «trivellazioni e perforazioni di sondaggio per
le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e
similari»; mentre non vi ricomprende «le prospezioni geofisiche, geologiche e
sismiche».
L’art. 3, comma 2, lett. ss), del D. Lgs. 50/2016 definisce
«appalti pubblici di servizi» i contratti aventi per oggetto la prestazione di
servizi diversi da quelli di cui alla sopra richiamata lettera ll).
L’art. 28 del D. Lgs. 50/2016 prevede per quanto di
interesse:
• «I contratti, nei settori ordinari o nei settori
speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto
due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del
contratto in questione … L’operatore economico che concorre alla procedura di
affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione
e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori,
servizi, forniture prevista dal contratto.» (comma 1);
• «Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse
parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si
applica il comma 9.» (comma 3);
• «Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è
determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.» (comma
9).
L’art. 41, comma 1, lett. c), del DPR 328/2001 prevede che
formano oggetto dell'attività professionale dei geologi iscritti alla sezione A
dell’albo, in particolare, le attività implicanti assunzioni di responsabilità di
programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento
tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione,
sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle indagini geognostiche e
all'esplorazione del sottosuolo, anche con metodi geofisici. Dal comma 2, lett.
c), dello stesso art. 41 del DPR 328/2001 vengono attribuite ai geologi
iscritti alla sezione B dell’albo le competenze professionali per le attività
di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con
metodi diretti e indiretti, quali indagini geognostiche ed esplorazione del
sottosuolo, anche con metodi geofisici.
L’unica definizione di «indagini geognostiche» che si
rinviene nella normativa vigente è esclusivamente quella per i lavori di
importo superiore ad euro 150.000 di cui alla categoria opere specializzate OS
20-B prevista dall’allegato A del DPR 207/2010: essa «riguarda l’esecuzione di
indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche
ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e
l’esecuzione di prove in situ».
Risulta, invece, non discusso che siano da considerarsi
«servizi» le prove di laboratorio su terre e rocce di cui all’art. 59, comma 2,
lettera c), del DPR 380/2001 e, comunque, le «prove geotecniche di
laboratorio».
In conclusione, la linea di demarcazione tra «lavori» e
«servizi» per l’affidamento dei contratti pubblici non può che identificarsi
nelle richiamate disposizioni.”
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