giovedì 11 novembre 2021

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

 

Anac ha aggiornato le FAQ sulle varianti (Art.106 D.Lgs. 50/2016)-

1) In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto assumono la connotazione di varianti in corso d’opera?

Assumono la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche:

a) derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma1, lettera c) del D.lgs. 50/2016).

b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra dei valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 % ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.

In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (cfr. art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016).

2) Quali sono le soglie e le condizioni per la trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti in corso d’opera?

L’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando: Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto Se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d) Nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria Nei settori speciali Negli interventi emergenziali sottoposti a deroga Varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario).

3) Da quale data decorre il termine di 30 giorni per ottemperare all’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera?

Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Il termine perfezionamento va riferito al provvedimento di approvazione della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò dalla Stazione Appaltante. Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4 unitamente al numero di protocollo.

4) Che cosa s’intende per “autorizzazione della variante a cura del RdP” di cui all’art 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016?

In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni nelle linee guida dell’Anac, per “autorizzazione” s'intende l’atto tramite il quale il RdP da’ il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l'elaborazione della variante.

Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4-bis unitamente al numero di protocollo.

vedi Faq da n.5 a n. 24


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