Anac ha aggiornato le FAQ sulle varianti (Art.106 D.Lgs. 50/2016)-
1) In quali casi le integrazioni all’oggetto del contratto
assumono la connotazione di varianti in corso d’opera?
Assumono
la connotazione di varianti in corso d’opera le modifiche:
a)
derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione
aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti
preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la
natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma1, lettera c) del
D.lgs. 50/2016).
b)
derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra
dei valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 % ovvero
il 15 % del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari
che speciali.
Tuttavia
la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo
quadro.
In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. (cfr. art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016).
2) Quali sono le soglie e le condizioni per la trasmissione
del modulo di comunicazione delle varianti in corso d’opera?
L’obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando: Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell’importo originario del contratto Se il superamento del 10% é determinato dal cumolo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quella del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 (lett. b, c o d) Nei contratti misti con prevalenza di servizi o forniture e la variante riguarda lavori d’importo (a base di gara) superiore alla soglia comunitaria Nei settori speciali Negli interventi emergenziali sottoposti a deroga Varianti ripetute qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo supera il 10% dell’importo originario del contratto (il termine di 30gg decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario).
3) Da quale data decorre il termine di 30 giorni per
ottemperare all’obbligo di trasmissione delle varianti in corso d’opera?
Il termine inizia a decorrere dalla data di perfezionamento della variante in corso d’opera da parte della Stazione Appaltante, così come disposto dall’ art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Il termine perfezionamento va riferito al provvedimento di approvazione della variante (o modifica) da parte dell’organo decisorio deputato a ciò dalla Stazione Appaltante. Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d’opera al punto 4 unitamente al numero di protocollo.
4) Che cosa s’intende per “autorizzazione della variante a
cura del RdP” di cui all’art 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016?
In
mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni
nelle linee guida dell’Anac, per “autorizzazione” s'intende l’atto tramite il
quale il RdP da’ il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l'elaborazione
della variante.
Si
precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione
delle varianti in corso d’opera al punto 4-bis unitamente al numero di
protocollo.
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