giovedì 11 novembre 2021

LA FORNITURA CON POSA IN OPERA

 La sentenza del Tar Umbria, Sez. I, 24 settembre 2021, n.683, affronta la questione relativa alla definizione della corretta nozione della fornitura con posa in opera.

La fornitura con posa in opera trova il suo tratto distintivo rispetto alla fornitura semplice nella circostanza che la concreta ed effettiva fruibilità del prodotto fornito implica lo svolgimento di ulteriori attività strumentali e accessorie che si aggiungono alla mera consegna del bene. La distinzione rileva anche ai fini dell'obbligo di indicazione separata in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali, poiché tale obbligo è escluso per le sole forniture senza posa in opera, mentre vige per quelle con impiego di manodopera (articolo 95, comma 10, D.lgs. 50/2016).

L'articolo 95, comma 10 del d.lgs. 50, nel sancire in termini generali l'obbligo di indicazione separata in sede di offerta dei costi della manodopera (oltre che degli oneri della sicurezza), esclude da tale obbligo alcune ipotesi specifiche, tra cui le forniture senza posa in opera. La Corte di Giustizia UE si è espressa positivamente in merito alla compatibilità con il diritto comunitario di una norma come quella contenuta nel D.lgs. 50 che prevede l'esclusione dalla gara del concorrente la cui offerta non contenga l'indicazione separata dei costi della manodopera (e degli oneri della sicurezza) senza l'obbligo per l'ente appaltante di attivare il soccorso istruttorio e anche nell'ipotesi in cui tale indicazione separata non sia esplicitamente prevista da una clausola del bando. Proprio la gravità delle conseguenze collegate al mancato adempimento dell'obbligo previsto dalla norma impone un'attenta analisi per individuare correttamente le specifiche ipotesi in cui la stessa norma prevede un'esenzione dall'obbligo medesimo. In particolare, occorre verificare quando una fornitura sia da considerare senza posa in opera – con conseguente applicazione dell'esenzione – e quando invece si tratti di una fornitura con posa in opera, per la quale vale la regola generale dell'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera (e degli oneri della sicurezza).

Sul punto la giurisprudenza consolidata ha individuato la linea di discrimine nel criterio della immediata fruibilità da parte del destinatario dei beni oggetto della fornitura. Se questa immediata fruibilità non sussiste, nel senso che si rendono necessarie attività ulteriori rispetto alla consegna del bene che abbiano carattere strumentale, accessorio e secondario, l'appalto va qualificato come fornitura con posa in opera. In sostanza, solo se il bene oggetto di fornitura si presti ad essere utilizzato immediatamente dopo la sua consegna anche da un utente privo di particolari competenze o conoscenze tecniche, richiedendosi una semplice installazione che non comporti l'utilizzo di particolari energie lavorative, si è di fronte a una fornitura senza posa in opera. Le prescrizioni del capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara rendevano evidente che l'aggiudicatario non poteva limitarsi a consegnare il bene, ma doveva compiere, per rendere lo stesso effettivamente fruibile dall'ente committente, ulteriori attività di significativa complessità, strumentali e accessorie a tale consegna. E quindi non poteva trovare applicazione l'esenzione dall'obbligo di indicazione separata nell'offerta dei costi della manodopera che l'articolo 95, comma 10 del D.lgs. 50 dispone per le forniture senza posa in opera. La stazione appaltante doveva procedere all'esclusione dell'aggiudicataria che non aveva provveduto a indicare tali costi nella propria offerta.

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