mercoledì 19 novembre 2014

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ



Sentenza n. 5608/2014 della sesta sezione del Consiglio di Stato.  
Qualora in un bando di gara venga prescritto, a pena di esclusione, l'obbligo di produrre la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 che riporti la dicitura “Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di: impianti di riscaldamento, termosanitari, condizionamento, cogenerazione e loro gestione” e “Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili”, si deve ritenere equivalente la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto attività di «Progettazione, installazione, manutenzione e conduzione, anche in global service, di impianti tecnologici».
Tale certificazione di qualità, infatti, definisce i requisiti, di carattere generale, implementabili da ogni tipologia di organizzazione relativa al settore di accreditamento rientrando, quindi, nella previsione del bando concernente le attività di servizi integrati «agli immobili e/o agli impianti», e, per altro verso, è comprensiva delle capacità dell’impresa certificata di governare le caratteristiche del servizio e dei prodotti forniti, in modo da erogare effettivamente la qualità attesa, e quindi comprende anche i cosiddetti servizi di governo (v., nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2563).

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