mercoledì 19 novembre 2014

RUP COMPONENTE DI COMMISSIONE DI GARA



Sentenza n. 5456/2014 del Consiglio di Stato, sezione terza, depositata il 5 novembre, nella quale si ribadisce un precedente pronunciamento della sezione quinta di Palazzo Spada, cioè la sentenza n. 5408 del 23 ottobre 2012.  
Nelle procedure di appalti pubblici non vi è una incompatibilità assoluta e insuperabile tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di componente di commissione di gara. Ciò in quanto le prime non attengono a compiti di controllo, ma soltanto a verifica interna della correttezza del procedimento, per cui non c'è sovrapposizione né identità tra controllato e controllante e le due funzioni restano compatibili tra loro.
È stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che nell’ambito degli enti locali non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei dirigenti alle commissioni di gara. Il rafforzamento del modello della responsabilità dirigenziale innescato dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, infatti, valorizza l’opposta esigenza che il dirigente segua direttamente le procedure del cui risultato è tenuto a rispondere.
In questa logica va annoverato il disposto dell’art. 107 del T.U.E.L., che prevede tra le attribuzioni di competenza dirigenziale il potere di presiedere le commissioni di gara e di stipulare i contratti in correlazione con la responsabilità per l’esito delle gare medesime. Così come non vi è incompatibilità tra la funzione di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, quindi, “analogamente deve ritenersi nel caso in cui al dirigente di un ente locale che ha svolto di responsabile del procedimento sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara, atteso che detta approvazione non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale” (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 22.6.2010, n. 3890)”.

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