mercoledì 19 novembre 2014

MODELLI SEMPLIFICATI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA



Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo (G.U. n. 212 del 12 settembre 2014)

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;
VISTO in particolare, l'articolo 104-bis del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale dispone che: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi"
VISTO l'articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quale dispone che: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi";
SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, nelle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 20 14;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 giugno 2014;
CONSIDERATO che è necessario individuare modelli semplificati di riferimento per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), di seguito POS, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, di seguito PSC e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, come disposto dall'articolo 104-bis del d.lgs. n. 81 del 2008;
CONSIDERATO che è necessario individuare un modello semplificato di riferimento per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, di seguito PSS, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
DECRETA
Articolo 1
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato I al presente decreto.
Articolo 2
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il PSC utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato II al presente decreto.
Articolo 3
1 Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, l'appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato III al presente decreto.
Articolo 4
1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo dell'opera utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato IV al presente decreto.
Articolo 5
1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATI:
allegato I -   POS

allegato II -  PSC

allegato III – PSS

allegato IV - Fascicolo dell'opera

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