mercoledì 25 marzo 2015

COMMISSIONE DI GARA E CONSULENTI ESTERNI



La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 4 marzo 2015 ha rigettato l’appello proposto da Expo 2015 s.p.a. contro la sentenza 2 luglio 2014 n. 1716, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. IV, in accoglimento del ricorso proposto da un concorrente, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara.
La sentenza impugnata ha fondato la propria pronuncia di annullamento in sostanza su due ordini di considerazioni:
- in primo luogo, la commissione di gara, avendo affidato, una volta riunitasi in seduta riservata per l’esame delle offerte tecniche, “ad un consulente esterno la definizione del valore VIK da attribuire al piano di promozione e visibilità presentato dai concorrenti ai fini dell’apprezzamento dell’offerta economica”, pur facendo salvi i necessari approfondimenti da verificare in sede di apertura delle offerte economiche, “ha completato l’esame delle offerte tecniche dopo avere acquisito dal consulente esterno le valutazioni relative ai valori massimi assumibili da una parte consistente dell’offerta economica delle partecipanti alla procedura, in palese violazione del principio della necessaria precedenza della valutazione dell’offerta tecnica rispetto alla valutazione dell’offerta economica”. In tal modo, la Commissione ha violato il principio di segretezza, che è “presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”, e che comporta che “fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è inderogabilmente preclusa al seggio di gara la conoscenza, diretta o indiretta, del valore dell’offerta economica, per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica”;
- in secondo luogo, il consulente esterno “non si è limitato a svolgere attività istruttoria, fornendo alla commissione un mero supporto tecnico, ma ha determinato il valore economico massimo dei piani di comunicazione e promozione . . . così effettuando valutazioni necessariamente rimesse alla commissione in quanto collegio perfetto”.
In sostanza, la sentenza ha, per un verso, censurato la circostanza rappresentata dall’intervento stesso del consulente, al fine di attribuire la definizione del valore VIK da attribuire al piano di promozione e visibilità, poiché costituente violazione delle prerogative della Commissione medesima; per altro verso, ha censurato il modus procedendi della commissione che “ha completato l’esame delle offerte tecniche dopo avere acquisito dal consulente esterno le valutazioni relative ai valori massimi assumibili da una parte consistente dell’offerta economica delle partecipanti alla procedura, in palese violazione del principio della necessaria precedenza della valutazione dell’offerta tecnica rispetto alla valutazione dell’offerta economica”.
Il Consiglio di Stato, quanto all’intervento del consulente ed alle attività da questi effettuate, ha condiviso quanto rilevato dalla sentenza impugnata, innanzi tutto ricordando che la Commissione giudicatrice della gara deve essere composta, per principio generale, da soggetti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (art. 84, co. 4, d. lgs. n. 163/2006).
La Commissione, dunque, nel decidere di avvalersi di un consulente non già quale mero supporto tecnico, ma affidando allo stesso una attività di stima del valore complessivo delle offerte in VIK, ha in pratica proceduto ad una non consentita “integrazione” del Collegio, affiancando ai commissari un ulteriore “soggetto valutante”, con ciò contravvenendo, più che alla regola della commissione quale collegio perfetto, al principio di esclusività della Commissione quale soggetto giudicante. Commissione che occorre ritenere avesse – in coerenza con i principi vigenti in materia di gare di appalto – piena competenza tecnico-valutativa dell’oggetto della gara e, dunque, non abbisognasse di attività di consulenza.
La Commissione, per un verso ha proceduto ad un illegittimo “affiancamento” di un soggetto estraneo nello svolgimento della propria attività; per altro verso non ha limitato l’attività di tale soggetto a meri aspetti istruttori, ma ha ricevuto una stima del valore complessivo delle offerte in VIK, a nulla rilevando che tale stima possa essere stata successivamente vagliata e/o fatta propria dalla Commissione medesima.
Se il consulente non opera come mero supporto tecnico, ma svolge una attività di stima del valore complessivo delle offerte, si tratta di una non consentita “integrazione” del Collegio.

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