martedì 31 marzo 2015

TASSATIVITÀ DELLA CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE



In virtù del principio di tassatività della cause di esclusione dalle gare, sancito dall’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, non solo l’esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel codice dei contratti, del regolamento o di altre disposizioni di leggi vigenti, per quanto in presenza di una prescrizione della lex specialis, deve in ogni caso trovare applicazione il principio della più ampia partecipazione alla gara che garantisce il miglior risultato per la stazione appaltante.
Anche perché le cause di esclusione, in quanto limitano la libertà di concorrenza e in quanto di natura latu sensu sanzionatoria, sono di stretta interpretazione e non possono essere oggetto di interpretazione analogica e/o estensiva. 

Lo ha precisato la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1565/2015 depositata il 23 marzo.

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