martedì 3 marzo 2015

IL CITTADINO PUÒ ACCEDERE ANCHE AGLI ATTI INTERNI FORMALI



Il Tar Lazio, sezione II, con la sentenza n. 3068/2015 depositata il 23 febbraio 2015, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali per l'annullamento dei provvedimenti che negavano l'accesso a una serie di atti.  
Il Tar Lazio ricorda che secondo l’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990, per “documento amministrativo” si deve intendere “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
“Secondo un consolidato orientamento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5356; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 22 maggio 2012, n. 497) anche gli atti interni al procedimento, compresi i pareri, sono soggetti al diritto di accesso degli interessati”.
Inoltre “la giurisprudenza (ex multis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, Sez. Giur., 14 marzo 2014, n. 134; Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2011 n. 3812) ha ammesso l’esercizio del diritto di accesso finanche rispetto ai pareri legali, purché rappresentino un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo e vengano, quindi, ad innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali”.
I limiti all’accessibilità degli atti interni sono stati precisati dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1663), che ha qualificato come atti sottratti all’accesso le minute, intese come semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri, e gli scritti informali (indipendentemente dalla loro intestazione o dalla loro apparente qualifica) privi di firma o di sigla, ancorché presenti nel fascicolo di ufficio, perché non costituenti “documenti amministrativi” in senso proprio.

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