venerdì 24 aprile 2015

APPALTI E RESPONSABILITA’ SOLIDALE



Eventuali deroghe alla responsabilità solidale negli appalti sono possibili in presenza di specifiche clausole inserite nel contratto di lavoro applicato al lavoratore, solo con riferimento al trattamento retributivo (non a quello contributivo): è la risposta del Ministero del Lavoro a un interpello del 17 aprile 2015, in cui si specifica che queste eventuali eccezioni previste dai contratti collettivi di lavoro possono riguardare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti adeguati a garantire l’assolvimento degli obblighi da parte dell’appaltatore.

Il quesito (Interpello 9/2015) riguarda in particolare l’interpretazione autentica da dare al comma 2 dell’articolo 29 del Dlgs 276/2003, che stabilisce appunto la responsabilità solidale negli appalti in materia retributiva e contributiva (quella fiscale è stata abrogata dal Dl 223/06) prevedendo deroghe in base ai contratti collettivi nazionali.
A specifica domanda, il ministero risponde che il contratto di lavoro da prendere a riferimento è quello applicato al lavoratore. E ricorda che bisogna rispettare anche l’articolo 9, comma 1, Dl 76/2013, in base al quale le eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti nazionali possono avere effetto solo con riferimento alla retribuzione dei lavoratori impiegati nell’appalto o nel subappalto, mentre deve ritenersi escluso «qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi». Quindi, le eventuali deroghe alla responsabilità solidale possono riguardare la retribuzione, non i contributi previdenziali e assicurativi.
In generale, come recita il sopra citato comma 2 dell’articolo 29 della legge 276/2003, le regole particolari dei contratti nazionali di lavoro devono servire per individuare «metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti” che siano adeguate a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative auto-dichiarazioni rilasciate dai datori di lavoro. (Fonte: Interpello ministero del Lavoro 9/2015).

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