giovedì 16 aprile 2015

IDONEO E LEGITTIMO L'AVVISO SOLO SUL WEB DELLE SEDUTE



È del tutto idoneo e legittimo il sistema di comunicazione delle successive sedute di gara mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet del comune.
Infatti, osserva il Tar Sardegna (sezione prima) con la sentenza n. 464/2015 depositata il 25 marzo, l'onere di consultazione del sito Internet del comune costituisce un adempimento non particolarmente gravoso per i partecipanti alla gara, e se, come nel caso esaminato, “la ricorrente avesse agito di conseguenza, alla luce di un criterio minimo di diligenza, la medesima avrebbe avuto conoscenza dei rinvii delle sedute di gara in questione, per cui deve ritenersi l'infondatezza di tutte le censure in questione mossa dalla ricorrente”.
Inoltre, non c'è alcuna illegittimità nella circostanza per cui la pubblicazione è avvenuta pochissimi giorni prima della data fissata, posto che sarebbe stato onere della ricorrente di consultare regolarmente il sito Internet del comune. 
Secondo il Tar Sardegna nel caso in esame sono applicabili i principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 13 ottobre 2010 n. 7471, secondo cui “La pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei chiarimenti da fornire ai concorrenti costituisce strumento di comunicazione considerato sia in generale (art. 50 e 54, codice dell'amministrazione digitale approvato con d.lg. 7 marzo 2005 n. 82), sia nello specifico (art. 70 e 71, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163) idoneo ad informare gli interessati, trattandosi di forma idonea di pubblicità notizia”, dovendosi ritenere equiparabile la fattispecie dei "chiarimenti da fornire ai concorrenti" a quella in esame della "notizia in ordine ai rinvii del giorno della gare e successive sedute di gara", trattandosi in entrambi i casi di questioni (oggetto di pubblicità notizia) di interesse generale per la totalità dei partecipanti alla gara, senza che debba ritenersi necessaria la comunicazione individuale all'interessato.

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