venerdì 10 aprile 2015

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: L'ATTO RICHIAMATO PER RELATIONEM NON DEVE ESSERE UNITO O RIPORTATO INTEGRALMENTE



La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 20 marzo 2015, si è pronunciata sul caso portato alla sua attenzione da un ex dipendente delle Poste.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che "il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, comporta, non che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile per l’interessato a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi".
In altri termini, tale obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato, mentre non è necessario che esso sia allegato materialmente o riprodotto, dovendo piuttosto essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte.
In sostanza, nel caso in esame, la mancata allegazione della deliberazione non poteva essere assunta come un motivo di illegittimità del provvedimento, considerato che l’interessato, all’epoca dei fatti ed a conclusione dell’iter disciplinare, aveva tutte le possibilità di acquisire l’atto, di cui conosceva gli esatti estremi, con gli ordinari mezzi di accesso apprestati dall’ordinamento.

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