martedì 3 novembre 2015

NO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER OMESSA INDICAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI



Non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.
Questo il principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9/2015 depositata il 2/11/2015 (LEGGI QUI).
Con un quesito è stato chiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire la legittimità (rectius: la doverosità) dell’uso dei poteri di soccorso istruttorio nei casi in cui la fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015 n.3, con la quale è stato chiarito che l’obbligo, codificato all’art.87, comma 4, d.lgs. cit., di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale si applica anche agli appalti di lavori.
A questo problema l'Adunanza Plenaria dà “una risposta negativa, in quanto con la medesima decisione dell’Adunanza Plenaria è stata espressamente esclusa la sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che si risolverebbe in un’inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta (cfr. Ad. Plen. n. 3 del 2015, punto 2.10)”.

1 commento:

Vincenzo Grippo ha detto...

Sul soccorso istruttorio vi consiglio di consultare il sito www.easyius.it
ho trovato diversi articoli interessanti sul punto. Tra l'altro ho trovato una pronuncia che rimette all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione http://easyius.it/lavvalimento-e-il-soccorso-istruttorio-ladunanza-plenaria-e-chiamata-a-pronunciarsi/